Le ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati, emesse ai sensi dell'art. 192, d. …
Le ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati, emesse ai sensi dell'art. 192, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, non hanno la natura contingibile e urgente propria delle ordinanze sindacali emesse ex artt. 50 o 54, t.u. degli enti locali, il cui potere ha contenuto atipico e residuale e può pertanto essere esercitato – sempre che via sia l'urgenza di intervenire con immediatezza su situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva – solo quando specifiche norme di settore non conferiscano il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione emergenziale; ne consegue che il cit. art. 192, d.lg. n. 152 del 2006, prevedendo un ordinario potere d'intervento attribuito all'Autorità amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e rappresentando, quindi, una specifica norma di settore, esclude a priori la possibilità per l'ente di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem , proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti.
Sussiste la competenza sindacale, e non dirigenziale, ad adottare ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati, emesse ai sensi dell'art. 192, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 avendo detta norma attribuito al sindaco, con una disposizione speciale e derogatoria dell'art. 107 comma 2, t.u. enti locali, la competenza ad emettere questi specifici provvedimenti.