Le libere Università non sono considerate enti pubblici ai fini degli obblighi in materia di …
L’individuazione dell’ente pubblico deve avvenire in base a criteri non “statici” e “formali”, ma “dinamici” e “funzionali”; ciò implica che il criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico muta a seconda dell’istituto o del regime normativo che deve essere applicato, essendosi l’ordinamento ormai orientato verso una nozione “funzionale” e “cangiante” di ente pubblico. In altri termini, si ammette senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica.
Rispetto all’applicazione degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità e segnatamente degli “obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico”, previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, deve escludersi la qualificazione delle c.d. libere Università in termini di enti pubblici.