La variante urbanistica semplificata ex art. 5 del d.P.R. n. …
A seguito dell’annullamento giurisdizionale di un titolo abilitativo (o di un diniego di esso), l’Amministrazione deve riesaminare la relativa istanza non già “ora per allora”, ma tenendo conto della normativa sopravvenuta medio tempore, con il solo limite dell’inopponibilità delle modifiche legislative intervenute dopo la notifica della sentenza da parte del ricorrente vittorioso (cfr. ex plurimis Consi. Stato, sez. V, 10 gennaio 2012, n. 36; if., 22 febbraio 2002, n. 1079).
L’art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998 consente la variante in una all’approvazione del progetto dell’insediamento produttivo, laddove l’area interessata dall’intervento abbia una destinazione incompatibile con lo stesso, soltanto a condizione che “lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato”.
Questa Sezione ha sempre sottolineato in modo rigoroso il carattere eccezionale e derogatorio della procedura disciplinata dal ricordato art. 5, la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale. Pertanto, perché ad essa possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all’insediamento da realizzare (crf. Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2011, b. 4308; id., 25 giugno 2007, n. 3593; id., 3 marzo 2006, n. 1038).
In relazione all’ipotesi in cui il progetto presentato abbia a oggetto un insediamento commerciale, e non produttivo: ipotesi rientrante nel d.P.R. nr. 447/1998 per effetto dell’art. 1 –bis ivi inserito dal d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, ed alla quale quindi si estende la previsione della variante semplificata di cui al più volte citato art. 5, originariamente elaborata per i soli insediamenti produttivi.