La SOA resta incedibile anche dopo la cessione di un ramo d’azienda.
Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 70.
Presidente Maruotti, Estensore Buricelli
L’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA non è cedibile, dato che essa viene rilasciata al termine di un procedimento istruttorio diretto ad accertare il possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo al solo soggetto giuridico che l’ha richiesta. Tali requisiti possono essere trasmessi ad altra azienda, ma il loro trasferimento implica la cancellazione o quantomeno il ridimensionamento dell’attestazione di qualificazione dell’azienda cedente; nel contempo il cessionario, ossia il soggetto destinatario dei requisiti, viene onerato a richiedere “ex novo” una propria attestazione SOA; di conseguenza, nel caso di cessione di ramo d’azienda, né il cedente né il cessionario possono valersi della attestazione di qualificazione posseduta dall’azienda ceduta, pur potendo richiederne una nuova alla società di attestazione.
Nel caso di cessione di azienda, la nuova attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA ha efficacia solo dopo il suo rilascio, vale a dire dopo che sono stati effettuati tutti i controlli del caso, lasciando l’azienda cessionaria, durante il periodo che intercorre tra l’incorporazione del ramo e l’ottenimento della nuova attestazione SOA, priva dell’attestato di qualificazione.
L’art. 76, comma 11, del d.P.R. n. 207/2010, nel prevedere la necessità che le SOA accertino quali requisiti sono trasferiti al cessionario con l’atto di cessione, onera l’azienda che ceda un proprio ramo d’azienda di richiedere alla SOA una nuova attestazione. A seguito di tale richiesta, la società di attestazione instaura un nuovo procedimento di valutazione dei requisiti oggetto di trasferimento e di quelli acquisiti successivamente allo stesso, che si conclude, sussistendone le condizioni, con il rilascio alla cedente della nuova attestazione di qualificazione. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso inverso, nel quale a voler avvalersi dell’attestazione di qualificazione della cedente sia non la cedente stessa ma la cessionaria. Anche in questo caso dovrà essere richiesta una nuova attestazione, che tenga conto dei requisiti maturati dalla cessionaria attraverso l’incorporazione del ramo d’azienda.
E’ illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto nel caso in cui risulti che, a seguito della cessione del ramo d’azienda effettuata dalla società ausiliaria, la società aggiudicataria sia risultata temporaneamente priva della prescritta qualificazione, ottenuta solo all’esito del successivo conseguimento di attestazione SOA da parte della subentrante (di guisa che nella specie, per circa un trimestre, erano, di fatto, venuti meno i requisiti oggetto di avvalimento che avevano legittimato l’aggiudicazione provvisoria), atteso che il possesso continuato della qualificazione per la categoria (nella specie OG 10 classifica III) era, anche a termini di bando, requisito necessario per l’aggiudicazione.