La rilevanza dell’errore in cui sia incorso il giudice di prime cure nell’ordine di esame …
Sebbene non possa negarsi che, come chiarito dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014, l’esame prioritario del ricorso incidentale rispetto a quello principale si impone tutte le volte in cui, come nel caso di specie, il primo contenga censure che colpiscono la mancata esclusione da parte dell’amministrazione appaltante del ricorrente principale o della sua offerta, sollevando in definitiva un’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario, in quanto soggetto che avrebbe dovuto essere escluso dalla gara (e non lo è stato per un errore dell’amministrazione, Cons. St., sez, V, 23 marzo 2015, n. 1565; 2 ottobre 2014, n. 4929; sez. III, 2 luglio 2014, n. 3328), deve tuttavia rilevarsi che nella fattispecie in esame l’errore procedurale in cui sono incorsi i primi giudici non ha arrecato alcun concreto ed effettivo pregiudizio alle ragioni del R.T.I. ricorrente incidentale, odierno appellante principale, in quanto le censure sollevate col mezzo incidentale, ancorché esaminate dopo il ricorso principale, sono state comunque respinte nel merito.
Non vi è pertanto alcun motivo per ritenere che l’erronea inversione dell’ordine di esame dei ricorsi abbia influito sull’effettivo esito della controversia, così che il motivo in trattazione deve essere ritenuto inammissibile per carenza di interesse, giacché il suo accoglimento non è di per sé idoneo nè ad inficiare definitivamente la sentenza, rendendola nulla, nè a far conseguire all’appellante alcuna autonoma utilità, neppure di carattere meramente strumentale.