La rilevanza del c.d. collegamento sostanziale quale causa di esclusione dalla gara
Tar Lazio, sez. II-bis, 19 giugno 2015, n. 8511
Presidente Lundini; Relatore Mangia
L’esclusione dalla gara di alcuni concorrenti in ragione di un “collegamento sostanziale” tra gli stessi, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater del codice dei contratti pubblici, postula una preliminare verifica da parte della stazione appaltante sia della sussistenza di elementi di comunanza tra i predetti concorrenti, sia della concreta incidenza degli stessi sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara. A tal fine non è sufficiente la mera enunciazione di una serie di indizi da cui trarre l’ipotesi del collegamento sostanziale ma si richiede la prova concreta che le offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci che dimostrino la sussistenza di un pericolo per la segretezza delle offerte e la par condicio tra i concorrenti.
In relazione agli oneri dichiarativi di cui all’art. 38, comma 1, lett. c del codice degli appalti, è possibile individuare una prima ipotesi di esclusione c.d. dovuta, che è connessa alla commissione di reati specificamente indicati dalla norma (partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio), ed una seconda ipotesi di esclusione c.d. discrezionale, che presuppone una specifica valutazione dell’Amministrazione sulla gravità della condotta e sui riflessi di questa sulla moralità professionale. In particolare, si ritiene che –in quest’ultimo caso- la solo gravità del reato si riveli insufficiente ad integrare una causa di esclusione, tenuto conto della necessità che lo stesso reato incida sulla moralità professionale, con connesso unanime riconoscimento della rilevanza della concorrenza di entrambi gli elementi di discussione.