La regolarità fiscale e contributiva quale requisito di partecipazione alla gara: la …
Tar Veneto, Sez. I, 11 novembre 2014, n. 1380
Presidente Amoroso; Estensore Vitanza
E’ illegittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante ha revocato in autotutela l’aggiudicazione provvisoria di una gara di appalto, motivato con riferimento al difetto, in capo all’aggiudicataria, del requisito della regolarità fiscale, nel caso in cui la cartella esattoriale che ha quantificato il debito dell’impresa interessata con l’erario sia stata comunicata direttamente dall’agente della riscossione tramite il servizio postale, e non già notificata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati, previsti per legge. Infatti, la cartella esattoriale è un atto unilaterale recettizio, così che, da un lato, la sua regolare notifica ha la funzione di perfezionarne l’esistenza giuridica e, dall’altro, la partecipazione della cartella esattoriale, in difformità rispetto alle indicate prescrizioni, è priva di effetti giuridici e la relativa nullità si estende anche al documento di regolarità fiscale, secondo il principio vitiantur et vitiant.