La natura meramente confermativa o innovativa del diniego di autotutela
Nel diniego di autotutela non è ravvisabile alcun aspetto di autonoma lesività, laddove tale atto difetti di una complessiva rivalutazione delle posizioni coinvolte nel procedimento; con la conseguenza che, in siffatte ipotesi, il diniego di autotutela deve ritenersi (normalmente) un atto meramente confermativo che, per principio consolidato, non è impugnabile perché altrimenti verrebbero surrettiziamente riaperti (a seguito dell’istanza dell’interessato) i termini per l’impugnativa di atti oramai inoppugnabili.
Da ciò deriva che, qualora il diniego relativo ad una istanza di autotutela costituisca l’esito non già di un procedimento finalizzato ad una nuova o diversa valutazione degli interessi in gioco ma, piuttosto, di un procedimento di autotutela conclusosi nel senso di mantenere fermo l’originario provvedimento, senza sostituirlo, il diniego stesso deve essere qualificato alla stregua di atto di mera conferma privo di autonomia, come tale inidoneo a riaprire i termini decadenziali di impugnazione degli atti amministrativi.
Tuttavia, qualora l’Amministrazione adotti invece un atto di identico contenuto dispositivo di altro precedente ma arricchito da una puntuale istruttoria e da una adeguata motivazione prima inesistente, si è in presenza di un atto confermativo, a carattere rinnovatorio, che modifica la realtà giuridica, idoneo in quanto tale a riaprire i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti che ne intendano contestare la legittimità.