La manutenzione della strada privata di uso pubblico spetta al Comune
La manutenzione della strada privata di uso pubblico spetta al Comune
Suprema Corte di Cassazione sez. VI Civile – 3
Ordinanza 3 novembre 2016 – 7 febbraio 2017, n. 3216
Svolgimento del processo
1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c, la seguente relazione:
1. Nel 2002 M. G. S. convenne dinanzi al Tribunale di Foggia il Comune di San Giovanni Rotondo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza delle lesioni persona/i patite a causa d’una caduta, avvenuta mentre percorreva una strada comunale, ed ascritta al carente stato manutentivo di questa.
2. Il Tribunale di Foggia accolse la domanda con sentenza n. 846 del 2007.
La Corte d’appello di Bari tuttavia con sentenza 31.12.2013 n. 1904 accolse l’appello del Comune e rigettò la domanda. La Corte ritenne non provato che il tratto di strada su cui avvenne la caduta fosse di proprietà comunale.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da F. C. e R. C., eredi di M. G. S., deceduta nelle more del giudizio, con ricorso fondato su tre motivi.
4. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione. Deducono che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere sussistente la prova che il sinistro avvenne su un tratto di strada di proprietà privata.
Il motivo è inammissibile: sia perché sollecita da questa Corte un sindacato sulla valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, sia perché in ogni caso al presente giudizio si applica ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c, il quale non consente più di censurare in sede di legittimità il vizio di “illogica o contraddittoria motivazione “, salvi i casi – qui non ricorrenti – di motivazione totalmente mancante o totalmente incomprensibile.
5. Il secondo motivo di ricorso si articola in due diverse censure, ovvero:
(a) l’eccezione con cui il Comune contestò che il sinistro fosse avvenuto su una strada comunale era generica;
(b) non spettava alla danneggiata provare la proprietà comunale della strada, ma spettava al Comune provare il contrario.
Sotto il primo profilo il motivo è infondato, in quanto i presupposti dell’illecito, e quindi anche la proprietà della cosa fonte di danno, sono rilevabili anche d’ufficio.
Sotto il secondo profilo il motivo è infondato, in quanto l’art. 2051 cc. solleva il danneggiato dall’onere di provare la colpa del custode, ma non lo solleva dall’onere di provare il rapporto di custodia: e quindi, nel nostro caso, il potere di fatto sull’area ove avvenne l’infortunio.
6. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che, anche ad ammettere che il luogo del sinistro fosse di proprietà privata, esso era nondimeno di uso pubblico, sicché l’amministrazione comunale aveva comunque l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione. Pertanto, non tenendo conto della colpa scaturente dalla violazione di quest’obbligo, la sentenza impugnata avrebbe violato gli artt. 2 D.Lgs. 285/92 e 22, comma 5, 1 2248/1865.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già più volte stabilito che l’amministratone comunale e tenuta a garantire la circolatone dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza – ed a tale obbligo l’ente proprietario della strada viene meno non solo quando non provvede alla manutenzione di quest’ultima, ma anche quando il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza (Sez. 3, Sentenza n. 23562 del 11 /11 / 2011, Rv. 620514).
Infatti il Comune il quale consenta alla collettività l’utilizzazione per pubblico transito, di un’area di proprietà privata, si assume l’obbligo di accertarsi che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non sia trascurata. Ne consegue che l’inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all’utente dell’area, non rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area medesima (Sez. 3, Sentenza n. 7 del 04/0112010, Rv. 610958).
6.1. Nel caso di specie la Corte d’appello, dopo avere rilevato in fatto che l’area del sinistro era di “uso pubblico” (p. 5, terzo capoverso, della sentenza impugnata), ha rigettato la domanda sul presupposto che quell’area comunque non era di proprietà comunale, così violando i principi che pongono a capo degli enti proprietari di strade l’obbligo di manutenzione.
7. L’amministrazione convenuta ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. Tale eccezione si fonda sull’assunto che l’originaria attrice è deceduta prima della proposizione del gravame, sicché la costituzione del suo avvocato nel giudizio di appello sarebbe nulla, e si sarebbe dunque “formato il giudicato” (sic) sulle “domande ed eccezioni” proposte col ricorso per cassazione.
Tale eccezione è manifestamente infondata: sia perché sulla questione della proprietà pubblica della strada del sinistro non si è formato alcun giudicato; sia perché la questione della sussistenza o meno dell’obbligo per il Comune di garantire la sicurezza anche delle aree private di uso pubblico e quaestio iuris, sulla quale non può formarsi il giudicato; sia – soprattutto – perché le Sezioni Unite di questa Corte, componendo i precedenti contrasti, hanno stabilito il principio della ultrattività del mandato alla morte del cliente (Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631467, cui per brevità si rinvia).
8. Si propone pertanto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.
2. La parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., con la quale ha insistito per l’inammissibilità od il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dall’amministrazione controricorrente nella propria memoria.
4. Il Comune di San Giovanni Rotondo ha precisato, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c, che non ha inteso contestare il principio di ultrattività del mandato, ma che ha inteso denunciare la nullità della procura alle liti (formalmente) conferita dalla sig.a M. G. S. agli avvocati R. C. e G. P. nel giudizio di appello.
Ha spiegato come la sig.a M. G. S. venne a mancare -per ammissione degli odierni ricorrenti – il 31.12.2005, mentre i suoi avvocati si costituirono per essa in appello il 25.11.2008. Da ciò l’amministrazione comunale trae la conseguenza della nullità della costituzione in appello dei suddetti avvocati C. e P.; della inesistenza di tutte le loro argomentazioni difensive svolte in sede di gravame, e di conseguenza della inammissibilità del ricorso per cassazione, perché vertente su questioni coperte da giudicato.
4.1. Anche così precisata, l’eccezione resta infondata, per due ragioni. La prima è quella già rilevata nella relazione: il Tribunale ritenne sussistente la responsabilità del Comune; la Corte d’appello la negò a causa della natura privata del suolo ove avvenne l’infortunio; i ricorrenti hanno impugnato tale statuizione.
Dunque la questione della natura privata o pubblica dell’area dove avvenne il sinistro non è mai passata in giudicato, perché affermata per la prima volta in appello ed impugnata con ricorso per cassazione.
La seconda ragione è che in primo grado M. G. S. conferì mandato agli AVV.TI G. P. e R. C. di rappresentarla e difenderla nel giudizio dinanzi al Tribunale “ed in tutte le fasi successive, ivi compreso l’eventuale giudizio di appello”.
I difensori dell’originaria attrice, pertanto, non avevano bisogno d’una procura ad hoc per il giudizio di appello, perché quella conferita in primo grado li legittimava a difendere l’assistita anche in sede di gravame.
4.2. Ciò posto sul piano processualcivilistico, resta il fatto che effettivamente in margine alla comparsa di costituzione e risposta depositata dagli avv.ti R. C. e G. P. nel giudizio di appello, e datata 25.11.2008, vi è una procura alle liti sottoscritta formalmente da M. G. S., con firma dichiarata “autentica” da ambo i difensori.
E’ tuttavia incontroverso che a quella data M. G. S. era deceduta da quasi tre anni.
Tale circostanza è astrattamente idonea ad integrare teoricamente gli estremi di un illecito tanto disciplinare quanto penale: il fatto dunque dovrà essere segnalato tanto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Bari, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., sia ai Consigli dell’Ordine degli avvocati di Locri (cui è iscritto l’avv. G. P.) e di Foggia (cui è iscritto l’avv. R. C.).
4.3. La memoria depositata dal Comune di San Giovanni Rotondo deduce altresì, quanto al merito dell’impugnazione, che:
– il giudice di merito non ha mai accertato se la strada ove avvenne il fatto fosse di uso pubblico o meno;
– il relativo accertamento costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto;
– conseguentemente, esso non è censurabile in sede di legittimità.
Tali deduzioni sono in tesi corrette, ma non pertinenti rispetto al presente giudizio: esse, pertanto, non consentono di rigettare il ricorso.
La Corte d’appello di Bari, infatti, ha rigettato la domanda sul presupposto che la vittima patì lesioni cadendo su una strada di proprietà privata.
I ricorrenti hanno impugnato tale statuizione, deducendo che il Comune ha il dovere di vigilare e manutenere anche le are private aperte al pubblico transito di veicoli e pedoni.
Tale deduzione è sostanzialmente corretta, per le ragioni già indicate dalla relazione preliminare, e sopra trascritte.
Ne consegue che oggetto del terzo motivo di ricorso non è una quaestio facti (la proprietà privata o pubblica di un’area), ma una quaestio iuris (stabilire se l’obbligo di custodia gravante sull’amministrazione locale si estenda alle aree aperte al pubblico transito ma di proprietà privata).
4.4. Il ricorso deve quindi essere accolto limitatamente al terzo motivo. Il giudice di rinvio, nel riesaminare la domanda, si atterrà al seguente principio di diritto:
“E’ in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o perle sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione”.
5. Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c:
(-) accoglie il terzo motivo ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione;
(-) manda alla Cancelleria di trasmettere l’allegata denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Loggia, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
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