La domanda risarcitoria per il ritardo illegittimo e colpevole nell'espletamento della …
Corte di Cassazione – sezioni unite – decisione 7 luglio giugno 2014, n. 15428
Presidente Rovelli; Estensore Bandini
In tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda risarcitoria per il ritardo illegittimo e colpevole nell'espletamento della procedura concorsuale (nella specie per il passaggio di qualifica funzionale riservata ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria) e nell'emanazione dell'atto conclusivo di approvazione della graduatoria appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, collegandosi il danno lamentato, in forza dell'art. 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, all'esercizio di attività autoritative dal parte della P.A., e, dunque, alla posizione di interesse legittimo del dipendente al corretto espletamento di detta procedura fino al suo atto terminale.