La dichiarazione sostitutiva ex art. 38: la semplificazione nei rapporti con la stazione …
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2014 n. 16
Presidente Giovannini; Estensore Deodato
Ai fini dell’attestazione dei requisiti di moralità previsti dall’art. 38 del codice dei contratti, nella fase della partecipazione alla gara, non è necessario indicare puntualmente l’assenza di tutte le condizioni ostative dettagliate dalla norma essendo sufficiente, invece, il richiamato generico alla disposizione legislativa che le contempla. Tale richiamo, infatti, è di per sé idoneo a configurare l’assunzione dell’impegno, assistito dalla sanzione penale per le false dichiarazioni, sull’insussistenza delle condizioni ostative ivi previste.
Ai fini dell’attestazione dei requisiti di moralità previsti dall’art. 38 del codice dei contratti, deve ritenersi consentita la presentazione di dichiarazioni riferite a persone che, ancorché non identificate, siano agevolmente identificabili mediante la consultazione di registri pubblici o di banche dati ufficiali; e ciò alla luce dei principi che governano l’uso delle dichiarazioni sostitutive ed in applicazione di quelli civilistici in punto di determinabilità del contenuto degli atti giuridici mediante rinvii ob relationem di semplice decifrazione.
L’inosservanza dell’obbligo di attestazione previsto dal secondo comma dell’art. 38 rende doverosa la sanzione dell’esclusione del concorrente inadempiente, attesa la portata generale del richiamo effettuato dall’art. 46, comma 1, al “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice”.