Impugnazione sentenza civile smarrita, termini
Impugnazione sentenza civile smarrita, termini
Corte di Cassazione sezioni Unite Civili
sentenza 26 maggio – 16 settembre 2015, n. 18135
Presidente Rovelli – Relatore Bernabai
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che si riporta, ha esaminato il caso della sospensione o meno del termine lungo per impugnare la sentenza andata smarrita e, più nello specifico, si legge che “la disposizione dell’art. 113 cod. proc. pen., relativa alla “ricostituzione di atti” – applicabile per analogia al rito civile, nel quale mancano specifiche norme che disciplinino la materia -prevede l’emissione di un provvedimento di natura amministrativa (o ordinatoria), assolutamente privo di contenuto decisorio, che non realizza una statuizione sostitutiva di quella già contenuta nel provvedimento mancante, bensì interviene a riprodurlo nella sua materialità e secondo il decisum che a quell’atto già apparteneva. Ne consegue che: a) il provvedimento di ricostituzione è sottratto ad ogni autonoma impugnazione, essendo modificabile e revocabile dallo stesso giudice che l’ha emesso ed essendo ammissibile la riproposizione di un’istanza di ricostituzione originariamente respinta; b) l’eventuale impugnazione va, quindi, diretta nei confronti del provvedimento rinnovato (nella specie, una sentenza andata smarrita presso l’Ufficio del Registro) con il quale il provvedimento di ricostituzione finisce con il fare corpo unico; e) il giudice che deve emettere il provvedimento di ricostituzione è il medesimo organo giurisdizionale che emise l’atto mancante (senza necessità di identità fisica tra la persona o le persone che parteciparono alla sua emanazione e quelle che pongono in essere il provvedimento di ricostituzione); d) il giudice, per dare concreta attuazione alla ricostituzione, è libero di dettarne i modi tendenti alla ricerca di ogni elemento utile per ricostruire fedelmente l’originario contenuto dell’atto mancante, sia nella sua veste formale, sia nel suo contenuto decisorio“.
Pertanto, continuano i giudici, “coerentemente con la detta natura amministrativa e col contenuto non decisorio del provvedimento di ricostruzione della sentenza, l’art. 113 cod. proc. pen. non prescrive alcuna forma di contraddittorio preventivo ai fine della ricostruzione degli atti (Cass. pen., Sez. 6, n. 4121 del 17/01/2007 – dep. 01/02/2007, Rv. 236571), affidando al giudice il potere di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti e non prevedendo alcuna sanzione per eventuali vizi dell’attività di ricostituzione, purché questa sia avvenuta secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista“
Articolo 113 Codice di Procedura Penale
Ricostituzione di atti
1. Se non è possibile provvedere a norma dell’articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell’atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.
2. Se esiste la minuta dell’atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l’hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.
3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell’atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.
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