Impresa pubblica affidataria di un appalto “estraneo” non rientrante nell’ambito di …
Cons. St., Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 497
Estensore N. Gaviano; Presidente A. Pajno
Nel caso delle imprese pubbliche, che sono enti aggiudicatori nei settori speciali ma non sono contemplati tra le amministrazioni aggiudicatrici nei settori ordinari, allorché si versi in tema di appalti “estranei”, aggiudicati per scopi diversi dalle loro attività nei settori speciali, la sottrazione alla direttiva 2004/17/CE non comporta l’espansione della direttiva 2004/18/CE, ma piuttosto la sottrazione ad entrambe le direttive. Con riferimento, pertanto, agli appalti di cui all’art. 217 d.lgs. n. 163/2006 aggiudicati per scopi diversi dalle attività dei settori speciali, l’Adunanza Plenaria ha chiarito che delle due l’una:
a) o l’ente aggiudicatore è un’amministrazione aggiudicatrice, e in tal caso l’appalto, estraneo al settore speciale, ricade nei settori ordinari, e dunque nel raggio di azione della direttiva 2004/18/CE;
b) o l’ente aggiudicatore è un’impresa pubblica, ossia un soggetto di diritto privato, e in tal caso l’appalto, estraneo al settore speciale, non ricade nei settori ordinari (e dunque nel raggio di azione della direttiva 2004/18/CE, che non contempla tra le stazioni appaltanti le imprese pubbliche), e neppure ricade sotto i principi dei Trattati a tutela della concorrenza.
Sicché, in conclusione, dinanzi ad un appalto estraneo ai settori speciali, di cui al citato art. 217, che sia stato posto in essere da un’impresa pubblica, va affermato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e, per converso, la giurisdizione del Giudice ordinario.