Illegittimità del provvedimento, responsabilità della PA e requisito soggettivo
L'annullamento degli atti lesivi non è sufficiente a ritenere dimostrata la responsabilità civile della pubblica Amministrazione, occorrendo l'elemento soggettivo della colpa o del dolo dell'autorità che li ha emanati e, quanto ai fattori che valgono ad escludere la colpa e, quindi, la responsabilità dell'amministrazione per i danni causati da un provvedimento illegittimo, sono individuabili in quelli attinenti all'esistenza di contrasti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme di riferimento, alla formulazione poco chiara o ambigua delle disposizioni che regolano l'attività amministrativa considerata, alla complessità della situazione di fatto oggetto del provvedimento e alle pertinenti difficoltà istruttorie; in altri termini, per la configurabilità della colpa dell'Amministrazione, ai fini dell'accertamento della sua responsabilità aquiliana, occorre avere riguardo al carattere della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, si dovrà riconoscere la sussistenza dell'elemento psicologico nella sua violazione; al contrario, se il canone della condotta amministrativa giudicata è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all'autorità amministrativa un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà essere accertata solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità.