Il Tar Sicilia sugli oneri di sicurezza nelle pubbliche gare
Tar Sicilia – Catania, Sez. I, 28 luglio 2014, n. 2157
Presidente ff. Boscarino; Estensore Boscarino
E’ illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto di lavori in favore di una ditta che ha omesso di indicare nell’offerta gli oneri per la sicurezza. Infatti, il combinato-disposto di cui agli artt. 86, comma 3-bis e 87 del d.lgs. n. 163/2006 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di indicare i costi della sicurezza sussiste in relazione a tutte le tipologie di appalto e fa capo alle imprese già in sede di offerta, perché intanto gli enti possono tenere conto, in sede di valutazione di anomalia dell'offerta, dei costi per la sicurezza, in quanto le imprese abbiano indicato (e ovviamente nell'offerta) tali costi.