Il Tar Lazio avalla l’approccio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato …
Ad avviso del TAR Lazio l’onere di completezza informativa deve essere assolto dal professionista sin dal primo contatto con il consumatore, essendo scopo della disciplina dettata a tutela del consumatore quello di salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore sin dalla iniziale presentazione del prodotto, imponendo al professionista un particolare onere di chiarezza nella propria strategia comunicativa.