Il ritardo nella consegna del plico contenente l’offerta. Nuove aperture del Tar Sicilia
Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, sentenza 6 marzo 2015, n. 626
Presidente Monteleone; Estensore Lamberti
Il carattere perentorio che, nella procedura ad evidenza pubblica, connota il termine ultimo di presentazione delle offerte non è un valore in sé ma è, al contrario, funzionale e strumentale alla tutela da un lato delle esigenze di trasparenza, efficacia, economicità e speditezza dell’azione amministrativa, dall’altro del primario criterio della par condicio tra i concorrenti.
Deve essere ammessa l’offerta che, pur essendo stata tempestivamente spedita alcuni giorni prima del termine di scadenza con modalità astrattamente idonee alla consegna nei termini, è stata consegnata dopo la scadenza del termine ma comunque in un momento anteriore al primo adempimento previsto, quando la ritardata consegna è ascrivibile ad un evento (sciopero del personale addetto allo smistamento, alla movimentazione ed alla consegna della posta) esterno ed estraneo al partecipante, ad esso soggettivamente non imputabile e dallo stesso oggettivamente non prevedibile né concretamente prevenibile.
La strutturale inidoneità del provvedimento di ammissione a colpire in concreto i valori alla cui tutela è funzionale la natura perentoria del termine di ricezione delle domande di ammissione alla gara, dunque, ne legittima il superamento, anche alla luce del principio ermeneutico di derivazione comunitaria dell’effetto utile, che prescrive che le disposizioni normative di gemmazione comunitaria siano interpretate ed applicate non meccanicisticamente bensì con modulazioni esegetiche che consentano, appunto in concreto, l’effettivo perseguimento dello scopo che, con esse, il legislatore si è prefisso.
Va concesso il beneficio della rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. nel caso di integrazione del contraddittorio con notifica tramite p.e.c. senza previa autorizzazione, data l’oggettiva complessità della questione (a causa di una normativa assai ellittica e contorta) e la presenza, in giurisprudenza, di pronunce di segno contrario.