Il procedimento di assoggettamento a valutazione di impatto ambientale con particolare …
La legittimazione attiva dei soggetti che si trovano nelle vicinanze di un impianto di recupero o trattamento di rifiuti non può essere subordinata alla prova puntuale della concreta pericolosità dello stesso, dovendo ritenersi sufficiente una prospettazione delle temute ripercussioni sul territorio posto nelle immediate vicinanze di questo.
Il carattere ampiamente discrezionale, che connota la valutazione di impatto ambientale per la pluralità, ampiezza e varietà degli interessi pubblici coinvolti, in parte tra di loro confliggenti, ancorché escluda un sindacato di merito, non osta ad un sindacato di legittimità pieno, da intendersi cioè nel senso che, pur non potendo il Giudice Amministrativo sostituirsi all’amministrazione (in quanto siffatto potere è proprio soltanto della giurisdizione di merito), detto sindacato non si esaurisce in un esame meramente estrinseco e formale della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria, ben potendo invece estendersi anche alla esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie rilevante, ove in concreto verificabile.
La circostanza (pacifica) che il giudizio di valutazione d'impatto ambientale costituisca esercizio di un'ampia discrezionalità tecnica, non lo sottrae per questo al sindacato di legittimità, oltre che per incompetenza e violazione di legge, anche in relazione alle figure sintomatiche di eccesso di potere per difetto, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero per illogicità o irragionevolezza della scelta operata, o anche per difetto di istruttoria, errore di fatto, travisamento dei presupposti.