Il preavviso di rigetto tra garantismo ed economicità dell’azione amministrativa
Non vi è l’obbligo di preavviso di rigetto sancito dall’art. 10 bis l. n. 241 del 1990 in relazione ai procedimenti attivati d’ufficio, così come non ha carattere tassativo l’elenco delle ipotesi, di cui all’ultimo periodo dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, per le quali non è necessaria la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Per quanto concerne la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, essa non comporta ex se l’illegittimità del provvedimento finale, in quanto la norma sancita dall’art. 10 bis l. n. 241 del 1990 va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma 2 l. n. 241 del 1990, il quale, nell’imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell’atto allorché il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.