I limiti dell’azione di mero accertamento nel processo amministrativo
L’azione di accertamento, per essere esperibile in concreto, deve essere supportata da un interesse giuridicamente rilevante di chi agisce in giudizio, diverso da quello consistente nella eliminazione degli effetti del provvedimento, occorrendo altrimenti esperire l’azione di annullamento, che è correlata al rispetto del termine decadenziale.
Ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. infatti “il giudice non può conoscere della illegittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento”, sancendo quindi una non dissociabilità della mera azione di accertamento, quando volta nella sostanza alla eliminazione dell’atto, funzionale ad evitare la elusione del termine decadenziale di impugnazione.