Famiglia, disconoscimento figlio e mantenimento
Famiglia, disconoscimento figlio e mantenimento
Corte di Cassazione sezione I Civile
Sentenza 26 giugno – 24 novembre 2015, n. 23973
Presidente Di Palma – Relatore De Marzo
Svolgimento del processo
1. Per quanto ancora rileva, con sentenza depositata in data 12 novembre 2012, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da M.A. nei confronti della decisione di primo grado, che, dopo avere accolto l’impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento della M. da parte di Me.Gi., aveva disatteso la domanda riconvenzionale proposta dalla prima ed intesa ad ottenere la corresponsione delle somme previste per il suo mantenimento in occasione della separazione consensuale intercorsa tra il Me. e la moglie, M.M. .
2. La Corte territoriale ha rilevato: a) che, fintanto che il figlio è minore, il diritto di chiedere e percepire quanto necessario al suo mantenimento spetta jure proprio a ciascun genitore nei confronti dell’altro; b) che, pertanto, la M.A. non aveva titolo ad agire per il mantenimento dovuto sino al settembre 2002, ossia sino al raggiungimento della maggiore età; c) che, in ogni caso, siffatto diritto era insussistente, in quanto era passata in giudicato la sentenza, avente natura dichiarativa, con la quale era stata accolta l’impugnazione del riconoscimento ed era quindi stata accertata l’inesistenza del rapporto biologico di procreazione da cui solo discende l’obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio.
3. Avverso tale sentenza, M.A. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 263 cod. civ., anche in relazione agli artt. 2, 147, 155, 261, 2909 cod. civ., 75, 112, 324 e 79 cod. proc. civ., 30 Cost., art. 6, comma sesto, l. n. 898/1970.
In particolare, la ricorrente osserva: a) che non avrebbe potuto essere rilevato il difetto di legittimazione attiva della figlia, in quanto non era stata impugnata dal Me. la sentenza di primo grado sui punto, con la conseguenza che si era formato il giudicato implicito sulla legitimatio ad causam; b) che la M. , dinanzi al Tribunale si era costituita a mezzo di un curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 79 cod. proc. civ., che era legittimato a proporre le azioni conseguenti all’impugnazione del riconoscimento da parte del Me. , come confermato dal coordinamento sistematico con l’art. 279 cod. civ.; c) che, in ogni caso, la M. era divenuta maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado e si era costituita a mezzo del proprio difensore, facendo proprie le domande e le eccezioni già coltivate dal curatore speciale; d) che, infine, la sentenza che accoglie la domanda con la quale si impugna il riconoscimento di paternità naturale ha natura costitutiva.
2. Il ricorso è infondato.
Al riguardo, va osservato che l’azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, secondo la consolidata ricostruzione di questa Corte, è ammessa in ogni caso in cui il riconoscimento sia obiettivamente non veridico, a nulla rilevando eventuali stati soggettivi di buona o mala fede dell’autore del riconoscimento, e quindi anche nel caso in cui il riconoscimento stesso sia stato effettuato con la consapevolezza dell’altrui paternità (Cass., sez. 1, sentenza del 24 maggio 1991, n. 5886).
Il suo accoglimento, fondato sull’accertamento dell’inesistenza del rapporto biologico di filiazione tra l’autore del riconoscimento e il riconosciuto, comporta, per un verso, l’eliminazione della certezza formale creata dal riconoscimento e, per altro verso, la creazione di una diversa certezza, identificata, appunto, nell’inesistenza dell’indicato rapporto biologico.
Proprio tale caratterizzazione vale a qualificare l’azione disciplinata dall’art. 263 cod. civ. in termini di azione di contestazione dello stato e non del titolo, a differenza, ad es., delle domande di cui agli artt. 265 e 266 cod. civ..
Da tale premessa discende che l’accoglimento della domanda, in quanto fondato sull’accertamento dell’inesistenza del rapporto biologico di filiazione che rappresenta il presupposto del diritto al mantenimento in favore del riconosciuto, non può che dispiegare i suoi effetti retroattivamente, dal momento che la sentenza, più che porsi come fonte della costituzione, della modifica o dell’estinzione di un rapporto giuridico, ha come contenuto fondamentale l’accertamento del reale stato di famiglia delle parti (per l’affermazione di tale principio, nel caso concreto riferito ad una domanda di disconoscimento di paternità, ma ricostruito con riguardo alla generalità delle azioni di contestazione di stato, v. Cass., sez. 2, sentenza 3 giugno 1978, n. 2782). Anche la giurisprudenza più recente, peraltro, ha avuto modo di precisare, sempre con riferimento agli effetti della pronuncia di accoglimento di una domanda di disconoscimento di paternità: a) che sono da escludere riflessi automaticamente “espansivi” della sentenza, nel senso che essa non è idonea ad elidere per sua propria naturale forza e natura – siccome pronuncia attinente allo “stato” delle persone – tutte le già eventualmente intervenute pronunce giurisdizionali che presuppongano quella condizione di “stato”, acclarata poi come inesistente, anche quando ormai munite dell’efficacia del giudicato; b) che, di fronte ad una pronuncia passata in giudicato di separazione che abbia fissato a carico del “supposto padre” un contributo di mantenimento a favore del figlio, la eliminazione di un tal obbligo non può che passare attraverso la tipica attivazione della procedura prevista dagli artt. 155 cod. civ. e dall’art. 710 cod. proc. civ.; c) che, tuttavia – ed è il punto che maggiormente rileva ai fini che qui interessano – la peculiarità del quadro sotteso ad una pronuncia che affermi ti difetto di paternità non può che naturalmente implicare una naturale e del tutto peculiare retroattività della pronuncia di revisione a partire dalla stessa data di passaggio in giudicato della pronuncia ex art. 235 cod. civ., rispetto alla data della eventuale richiesta di revisione (Sez. 1, sentenza del 16 aprile 2003, n. 6011).
La puntualizzazione appare non collidente con le conclusioni raggiunte con la presente decisione, dal momento che il passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento di paternità viene ad assumere, nella ricostruzione della sentenza n. 6011 del 2003, il significato di atto idoneo a superare l’autorità del giudicato avente ad oggetto il diritto al mantenimento.
In altre parole, ferma restando la necessità del procedimento di modifica o di revisione nell’ipotesi che quest’ultimo diritto trovi il suo fondamento in una pronuncia passata in giudicato di separazione o di divorzio, “l’intervenuto accertamento giudiziale dell’assenza di qualsiasi reale rapporto di filiazione, non può non rendere più che mai privo di ogni reale giustificazione (…), sul piano della stessa coscienza sociale, il successivo proseguirsi di ogni tipo di contribuzione di “mantenimento” fondata proprio su tale insussistente, invece, qualità di figlio” (Cass. n. 6011 del 2003 cit.), al punto da porsi, una volta acquisita l’autorità di giudicato idonea a superare gli effetti del precedente titolo giudiziale, come fatto rilevante anche sul piano cronologico rispetto alla stessa data di introduzione del giudizio di revisione o di modifica.
Ora, nel caso di specie, va rilevato che la domanda della ricorrente: a) in quanto proposta quando già ella poteva fruire del titolo rappresentato dall’accordo di cui alla separazione consensuale omologata tra l’autore del riconoscimento e sua madre, non era evidentemente sorretta da alcun interesse, dal momento che si trattava soltanto di azionare la pretesa esecutiva; b) mentre, con riferimento al periodo successivo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio – che, secondo quanto afferma la stessa ricorrente, nulla aveva statuito rispetto al mantenimento della allora minore -, trova un limite, per quanto sopra detto, nell’intervenuto accertamento del difetto di veridicità del riconoscimento, che dispiega i suindicati effetti retroattivi senza incontrare nella pronuncia divorzile l’ostacolo di un giudicato avente ad oggetto il diritto al mantenimento invocato. In senso contrario non si è espressa la decisione richiamata dalla ricorrente (Cass., sez. 1, sentenza del 16 gennaio 2012 n. 430), la quale, pur in effetti qualificando in motivazione come costitutiva la sentenza di accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità, non si occupa della proiezione dei suoi effetti giuridici nel tempo e, in particolare, della natura della sentenza stessa, ma si limita ad affermare che tale decisione, in quanto pronunciata nei confronti del P.M. e di tutti gli altri contraddittori necessari, assume autorità di cosa giudicata erga omnes, essendo inerente allo status della persona.
Ma tale conclusione, al di là delle diverse questioni concrete affrontate, è identica a quella raggiunta da Cass. 2782 del 1978 cit..
Va, infine, aggiunto che i risultati interpretativi sopra esposti non sono contrastati né dal principio di cui all’art. 185 cod. pen., dal momento che essi non comportano alcun vantaggio dall’autore del reato ravvisabile nel falso riconoscimento ma solo la mancata esposizione dello stesse ad obblighi privi di fondamento (altre essendo le sanzioni che anche sul piano civilistico possono raggiungerlo: e, in effetti nel caso d, specie, il Me. è stato condannato al risarcimento del danno morale) né dal rischio che la ricorrente possa essere chiamata a restituire le somme ricevute macché, per quanto detto, il versamento è stato sorretto, sino a,la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal titolo rappresentato dalla separazione consensuale omologata.
2. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non si provvede alla regolamentazione delle spese, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 116 del 2002, si dà atti della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
L’articolo Famiglia, disconoscimento figlio e mantenimento sembra essere il primo su sentenze cassazione.