Elusione di un provvedimento del giudice
Elusione di un provvedimento del giudice
Corte di Cassazione, sezione VI Penale
Sentenza 11 dicembre 2014 – 19 febbraio 2015, n. 7611
Presidente Garribba – Relatore Villoni
La Cassazione, con la sentenza che di seguito si trasmette, ha esaminato un caso relativo al reato di elusione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento dei figli minori (art. 388, commi 1 e 2 cod. pen.).
Più nello specifico, detto reato lo avrebbe commesso la ex moglie per non aver consentito al marito separato di vedere i figli nei giorni e negli orari stabiliti durante un periodo di vacanza.
Confermando le valutazioni del primo giudice, la Corte territoriale ha ritenuto che l’imputata avesse eluso il provvedimento del giudice civile, ponendo in essere un atteggiamento di non collaborazione con il coniuge, impedendogli una visita ai minori presso il luogo di vacanze dove essi erano temporaneamente allocati, allegando un loro generico impegno per motivi ludici.
Quando non si collabora tra ex coniugi basta poco per finire in Tribunale e, in questo caso, inutile è stato il ricorso presentato alla Corte di Piazza Cavour, in quanto i Supremi Giudici, ritenendo infondato il ricorso presentato dalla donna, lo ha rigettato condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.
L’imputata deduceva la violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ravvisato un’ipotesi di elusione del provvedimento giudiziale in fattispecie caratterizzata da un unico episodio, del tutto residuale rispetto alla complessità dell’intera vicenda della separazione personale dei coniugi ed in assenza di comportamenti atti ad impedire l’esercizio del diritto di visita da parte del genitore separato.
Secondo gli ermellini però la ricorrente, mentre stava trascorrendo un periodo di vacanze in un villaggio turistico con i due figli minori di cui era affidataria, si rifiutava di farli vedere al padre colà appositamente recatosi, in uno dei giorni di visita a questi riservati dal provvedimento presidenziale di separazione dei coniugi, adducendo che i minori erano impegnati in attività ludiche.
Per i giudici “l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile riguardante l’affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la “frustrazione” delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo”
Inoltre, “sono state, altresì, valorizzate in senso negativo quelle condotte di non collaborazione da parte del genitore non affidatario come idonee ad integrare il concetto di elusione e la loro equipollenza rispetto al rifiuto espresso di ottemperare al provvedimento giudiziale”
Si legge in sentenza “Il motivo plausibile e giustificato, ostativo al mancato svolgimento del diritto di visita da parte del genitore non affidatario, che può, invece, costituire valida causa di esclusione della colpevolezza è stato dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione individuato in quello che, pur senza configurare l’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., deve essere stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto – dovere di tutela dell’interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l’eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla”
Leggi il testo della sentenza
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