Edilizia e urbanistica – Destinazione agricola dei terreni
Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 4505 del 27 luglio 2011, ha respinto i ricorsi proposti da due società avverso il provvedimento di diniego relativo alla concessione in sanatoria edilizia per impianti destinati alla gestione dei rifiuti inerti.
La questione centrale sulla quale verteva anche la pronuncia in appello era quella relativa alla compatibilità o meno della realizzazione di impianti destinati alla produzione, stoccaggio e smaltimento di rifiuti in aree destinate ad uso agricolo. A sostegno dei gravami le ricorrenti avevano dedotto diffusamente la tesi della non incompatibilità di tali impianti con la destinazione agricola impressa all’area su cui insistevano gli stessi, soprattutto in considerazione dell’assenza in detta area di vincoli ambientali e paesaggistici, nonché in ragione della ritenuta finalità della destinazione agricola di inibire unicamente la realizzazione di opere di tipo residenziale. Il Collegio non ha condiviso gli assunti di parte ricorrente.
Il Consiglio di Stato ha argomentato sostenendo che la previsione di destinazione agricola di un’area, da parte dell’amministrazione comunale, sia tale da inibire la realizzazione sulla stessa di qualsivoglia costruzione con l’unica eccezione di opere finalizzate alla lavorazione di prodotti agricoli o alla conduzione del fondo (ad esempio silos, serre, stalle), eventualmente destinate alla residenza dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti. Il Collegio ha altresì rilevato che indipendentemente dalla sussistenza di vincoli ambientali e/o paesaggistici, l’impronta stessa della destinazione agricola, nella sua tipica vocazione naturalistica, impedirebbe la compatibilità in essa di opere destinate allo stoccaggio dei rifiuti.
A cura di: Almerico Realfonzo