Discrezionalità tecnica e limiti al sindacato del giudice
Tramontata l’equazione discrezionalità tecnica-merito insindacabile, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì, alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sia sotto il profilo della loro correttezza, sia con riguardo al criterio tecnico ed al relativo procedimento applicativo (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. VI, n. 4635/2007), essendo, peraltro, ampiamente mutata la strumentazione istruttoria del Giudice Amministrativo in materia di possibili accertamenti di natura tecnica.
La giurisprudenza prevalente si è orientata nel senso dell’inammissibilità di un sindacato di tipo “forte”, in quanto il compito del Giudice, nel valutare la legittimità del provvedimento amministrativo, sarebbe esclusivamente di verificare se tale atto sia espressione di un potere esercitato in modo conforme alla norma che lo attribuisce.
Una volta accertati i fatti e verificato l’iter logico-valutativo posto in essere dalla Pubblica Amministrazione, sulla base di regole tecniche e di buona azione amministrativa, il Giudice, se ritiene tali valutazioni corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili, non deve esprimere propri convincimenti o compiere autonome scelte.