Diritto di difesa, rinuncia al mandato e difesa d’ufficio
Diritto di difesa, rinuncia al mandato e difesa d’ufficio
Corte di Cassazione, sezione VI Penale
Sentenza 6 – 22 maggio 2015, n. 21488
Presidente Rotundo – Relatore Raddusa
La sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che si riporta di seguito, ha esaminato un caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia. Con la decisione in commento i giudici di Piazza Cavour hanno affermato che non vi è alcuna lesione del diritto di difesa ove vi sia un difensore d’ufficio prontamente reperibile poichè, in tal modo, non viene meno la continuità della difesta.
Testo della sentenza
Corte di Cassazione, sezione VI Penale
Sentenza 6 – 22 maggio 2015, n. 21488
Presidente Rotundo – Relatore Raddusa
Ritenuto in fatto e considerato in diritto.
1. Propone ricorso per cassazione Y.Y. avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia con la quale è stata confermata la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 3 legge 54/06 sancita dalla sentenza emessa dal Tribunale di
Brescia in data 12 febbraio 2013.
2. Deduce il ricorrente la nullità dei processo, per violazione dell’art. 97 c.p.p., comma 3, artt. 107, 178 e 179 c.p.p.. Come già eccepito nei motivi di appello, avrebbe dovuto rilevarsi la nullità dell’intero giudizio di primo grado e degli atti susseguenti posto che l’imputato, in esito alla rinunzia al mandato da parte dei difensore di fiducia, non era stato assistito nella maniera corretta giacché il Tribunale, invece di nominare un difensore di ufficio secondo quanto previsto dai primi tre commi dell’art. 97 cod. proc. pen., aveva nominato un sostituito immediatamente reperibile ex art. 97 comma IV stesso codice.
3. II ricorso è infondato.
4. Dalla disamina degli atti emerge che il difensore di fiducia dell’imputato aveva rinunciato al mandato comunicando tale decisione al Tribunale il giorno precedente la prima udienza dibattimentale.
Il Tribunale, preso atto della rinunzia, provvedeva a sostituire ex art. 97 comma IV cod. proc. pen. il difensore di fiducia con uno d’ufficio prontamente reperibile; indi, svolta l’udienza, provvedeva alla sostituzione secondo le modalità imposte dai primi due commi dell’art. 97, procedendo alla notifica della data del rinvio a tale ultimo difensore, il quale ha poi costantemente difeso nel corso del giudizio l’imputato.
5. Tanto precisato, ritiene la Corte che nel caso di specie non sì sia verificata nullità alcuna considerata l’assoluta ritualità delle scelte adottate dal Tribunale.
6. Operano nella fattispecie congiuntamente le disposizioni di cui agli artt. 97, 107, 108 cod. proc. pen.. In particolare giova ricordare come ai sensi dell’art. 107 la rinunzia non ha effetto sino alla nomina di un sostituto d’ufficio ( ai sensi del comma I dell’art. 97 e secondo le forme previste dai commi II e III stesso articolo e 29 D. ATT. Cod. proc. pen.) e o di un nuovo difensore di fiducia.
In linea di principio, dunque, la rinunzia operata nel corso del dibattimento da luogo ad un impedimento non temporaneo né episodico del difensore di fiducia: laddove si debba effettuare un atto che vede l’assistenza imprescindibile del difensore giusta il comma III dell’art. 97 cod. roc .pen. , tra i quali va certamente annoverata l’udienza, il Giudice non può dunque procedere alla sostituzione ex art. 97 comma IV e, ove si sia provveduto in
tal senso, si inficia il diritto di assistenza dell’imputato e si incorre in una nullità che trova sponda formale nel disposto di cui al comma III dell’art. 97 cod. proc. pen. e ratio generale nei cardini della continuità e della effettività della difesa, messi in crisi dal venir meno del rapporto di fiducia.
6.1. Non si condivide, pertanto, la giurisprudenza di questa Corte che non di rado ha affermato che in siffatte ipotesi, poiché la rinuncia al mandato da parte dei difensore di fiducia al quale sia stato notificato l’avviso di udienza non ha effetto immediato, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell’imputato fino alla nomina del difensore di ufficio o, eventualmente, di altro di fiducia, ( cfr tra i tanti arresti la sentenza nr 14338/12 e quella nr 1133/2008, entrambe della V sezione penale di questa Corte); e ciò in ragione dei fatto che l’imputato finisce comunque per essere assistito da un difensore, di fiducia o di ufficio, e che la modalità di individuazione del difensore di ufficio non è indicativa della esistenza o meno della difesa tecnica, comunque garantita.
6.2. Piuttosto, va rimarcata in senso opposto la nullità dell’attività che prevede l’assistenza necessaria di un difensore resa alla presenza di un sostituto nominato ai sensi dei comma IV dell’art. 97 cod. proc. pen. in esito alla rinunzia al mandato da parte del difensore di fiducia. Ciò in particolare nel caso in cui, reso tempestivamente manifesto il venir meno dei rapporto dì fiducia, la nomina venga effettuata senza seguire le modalità imposte dai commi II e III dell’art. 97 e 29 D ATT cod. proc. pen. malgrado a tanto si potesse provvedere in ragione della pronta comunicazione dell’atto dismissivo dei mandato fiduciario rispetto all’incombente da realizzare.
E tanto accade anche nelle ipotesi in cui la nomina dei difensore d’ufficio immediatamente reperibile, resa ad esempio nel corso di una udienza di mero rinvio, laddove non viene svolta alcuna attività e non si incide sulle prerogative difensive dell’imputato, venga poi via via rinnovata di udienza in udienza profittando, illegittimamente, della regola dell’art 107 cod. pro. pen. con conseguente radicale incisione dei principio di continuità ed effettività della difesa ( cfr in tal senso le sentenze di questa Corte distinte dai nn 13660/11 e 24302/10).
In tali casi , semmai, si può discutere se trattasi di nullità insanabile e assoluta come ritenuto dagli arresti da ultimo citati; o di nullità intermedia come sembra preferibile perché la presenza della regola dell’art. 107 esclude l’assenza radicale dei difensore come chiesto dall’art. 179 comma I cod. proc. pen.; e dovendosi comunque escludere la nullità se la nomina sia stata effettuata ex art. 97 comma IV ma poi il difensore d’ufficio di fatto sia stato considerato alla stregua non di un sostituto ma di un vero e proprio patrocinante ex art. 97 comma I ( così quando si è provveduto alla notifica allo stesso dei vari differimenti di udienza, senza che si sia rinnovata la nomina secondo il criterio della pronta reperibilità).
7. La situazione tuttavia muta radicalmente quando la rinunzia ( o la revoca del
mandato) siano di fatto intempestive rispetto all’incombente processuale da realizzare, tali dovendosi considerare quelle che, cadute immediatamente a ridosso dell’atto processuale, ne mettano in pericolo lo svolgimento per la sostanziale impossibilità di procedere alla nomina ex art. 97 commi I e II ed alla notifica ex art. 97 comma III cod. proc. pen., imponendone il differimento ( cfr in termini 47441/08). Trasferendo il tutto all’interno dell’area dibattimentale e dello svolgimento dell’attività di udienza, la rinunzia effettuata in termini tali da non poter essere considerata tempestiva – come nel caso di specie , intervenuta il giorno prima della udienza – da non consentire la nomina nelle forme e nei tempi imposti dai commi II e III dell’art. 97 e 29 D. ATT. cod. proc. pen.- impone il prevalere dei rispetto della ragionevole durata del processo, garantito dall’art. 111 comma II Cost. , sul diritto di difesa , altrettanto tutelato costituzionalmente ma in siffatte ipotesi destinato a divenire recessivo. Tanto perchè le prerogative difensive dell’imputato non risultano in siffatti casi radicalmente inficiate da una siffatta interpretazione del dato normativo in ragione della ultrattività difensiva garantita dall’art. 107 cod. proc. pen. nonché dalla possibilità meramente temporanea , limitata solo alla singola udienza , di garantire la difesa tecnica, attraverso la nomina del difensore reperibile. La mera temporaneità dell’intervento del difensore d’ufficio prontamente reperibile, limitata al singolo momento processuale, non mette infatti in crisi la continuità della difesa. E ciò sempre che , come nella specie , conclusa l’udienza a ridosso della quale è stata espressa la rinunzia , si sia proceduto alla nomina del difensore di ufficio nelle forme di cui ai commi II e III dell’art. 97 cod. proc. pen. , momento a far tempo dal quale si realizza il venir meno della utrattività ex art. 107 cod. proc. pen.
8. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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