Comportamento in caso di sinistro stradale
Comportamento in caso di sinistro stradale
Corte di Cassazione, sezione IV Penale
Sentenza 2 ottobre 2014 – 13 gennaio 2015, n. 1276
Presidente Foti – Relatore Serrao
La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso di sinistro stradale chiarendo quale deve essere il comportamento delle persone coinvolte nello stesso.
Nel caso in esame la Corte era stata chiamata a esaminare la condanna che era stata inflitta ad un uomo dalla Corte d’Appello di Trieste per il reato di cui all’art.189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 perchè mentre si trovava alla guida di un motociclo, aveva impegnato il marciapiede con una manovra improvvisa, che aveva costretto i veicoli che lo seguivano a frenare; il terzo di tali veicoli era un ciclomotore condotto da una minorenne che, nonostante la frenata, aveva urtato contro la ruota dell’autovettura che la precedeva e si era rovesciato sul fianco destro; l’imputato si era fermato, ma si era poi allontanato invitando la vittima a rintracciarlo attraverso il numero di targa del veicolo, nonostante le rimostranze di quest’ultima; il conducente dell’autovettura tamponata dalla minore aveva chiamato un’ambulanza ed il Pronto Soccorso aveva certificato la presenza di lesioni guaribili in 3 giorni.
La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato sul presupposto che non fosse rilevante l’addebitabilità all’imputato della responsabilità del sinistro, comunque ricollegabile al suo comportamento, e che l’imputato avrebbe avuto l’obbligo di rimanere presente per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini finalizzate all’identificazione dei conducenti dei veicoli coinvolti.
L’imputato ricorreva in Cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) con un primo motivo deduce erronea applicazione dell’art. 533 cod. proc. pen., dell’art. 189, commi 1, 6 e 7, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dell’art.526 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione e contraddittorietà processuale per travisamento della prova.
b) erronea applicazione dell’art.189, commi 1, 6 e 7, cod. strada nonché vizio di motivazione.
La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorso ricordando che l’art. 189, comma 1, cod. strada, disponendo che “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”, ha inteso attribuire all’espressione incidente comunque ricollegabile al suo comportamento il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il soggetto la cui condotta omissiva è penalmente sanzionata. La Corte territoriale ha, dunque, correttamente interpretato la disposizione che sanziona la condotta omissiva dell’utente della strada, comunque coinvolto in un sinistro, che non sia fermato, ritenendo che tale obbligo sussista indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro.
Per conoscere tutte le altre motivazioni
Leggi il testo della sentenza
Nuovo codice della strada – Decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 189. Comportamento in caso di incidente.
1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 294 a euro 1.174. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (1) (3)
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1) (3)
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo che ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, di cui all’articolo 186, o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 187.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. (2)
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328.
(1) Così sostituito dall’art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72.
(2) Comma introdotto dall’art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72.
(3) Comma come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
(4) Comma aggiunto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
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