Cassazione, cambio sesso anche senza intervento chirurgico
Cambio sesso anche senza intervento chirurgico
(articolo a cura dell’Avv. Venusia Catania)
La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha stabilito che per ottenere il cambio di sesso all’anagrafe non è necessario l’intervento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso presentato da una persona trans che rinunciando all’intervento, chirurgico, dopo l’ottenimento dell’autorizzazione, ha voluto comunque chiedere il cambio dello stato civile in ragione del fatto che, raggiunto un equilibrio psico-fisico, era ormai socialmente riconosciuta come donna.
I Giudici di primo e secondo grado a cui la persona si era rivolta, avevano respinto la richiesta del cambio sesso senza l’intervento chirurgico, aderendo entrambi alla prevalente giurisprudenza di merito che, fino ad oggi, subordinava la modifica degli atti anagrafici solo dopo il suddetto intervento.
Ma per la Cassazione non può essere soltanto l’intervento chirurgico a determinare la modifica dello stato civile, difatti, afferma che: “il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche è, anche in mancanza dell’intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un’elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale. Il momento conclusivo non può che essere profondamente influenzato dalle caratteristiche individuali”.
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