Attenuanti comuni e lucro di speciale tenuità
Attenuanti comuni e lucro di speciale tenuità
Suprema Corte di Cassazione penale II Sezione
ud. 02/12/2014 , dep.12/12/2014 Numero: 51853
La Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, esaminando un caso di rapina ha fatto delle considerazioni interessante sulle attenuanti comuni e, in particolare, ha spiegato che sono infondate le doglianze del ricorrente in quanto con riferimento alla circostanza inerente al lucro di speciale tenuità la Corte ha osservato che “può essere presa in considerazione soltanto qualora anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità“.
Nel caso di specie dunque “nessuna censura può essere mossa per aver escluso il riconoscimento dell’attenuante in parola basandosi esclusivamente sul presupposto che il valore dell’oggetto in oro sottratto escluda la particolare tenuità del danno patrimoniale subito dalla persona offesa“.
Si legge in sentenza “occorre tenere presente che la rapina è un reato plurioffensivo, pertanto, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto “de quo”, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici“.
Leggi il testo della sentenza
Articolo 62 Codice Penale
Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l’aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui ;
3) l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza;
4) l’avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
5) l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con la azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
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