Applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. …
L’art. 1, comma 1-sexies, della l. n. 20/1994 in tema di danno all’immagine fa espresso riferimento – per la risarcibilità del relativo danno – all’ipotesi di reato accertato con sentenza passata in giudicato. La costante giurisprudenza della Corte dei Conti si è espressa nel senso che la genericità dell’espressione di cui alla riferita norma (sentenza passata in giudicato) sia atta a ricomprendere anche l’ipotesi di sentenza a seguito dell’applicazione dell’art. 444 c.p.p. la quale – pur diversificandosi per taluni aspetti processuali dalla sentenza dibattimentale – ha in comune con questa la definitività della statuizione giudiziale in ordine all’applicazione della pena e all’idoneità a costituire giudicato.