Aassegno di mantenimento e documentazione fiscale
Assegno di mantenimento e documentazione fiscale
Corte di Cassazione, sezione VI Civile – 1
Ordinanza 4 novembre 2014 – 9 febbraio 2015, n. 2445
Presidente Di Palma – Relatore Bisogni
Cassazione, civile, famiglia, sentenza, mantenimento, assegno, documentazione fiscale, congruità
La Cassazione, a seguito della relazione ex art. 380 bis c.p.c. che si riporta nell’ordinanza emessa lo scorso 9 febbraio 2015, n. 2445 e che si rimanda al link in fondo alla pagina, ha esaminato il caso della congruità dell’assegno di mantenimento prendendo come riferimento la documentazione fiscale prodotta nel corso del giudizio di separazione.
Stando a quanto deciso dai giudici di Piazza Cavour “la misura dell’ assegno va determinata non solo valutando i redditi dell’obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. civ. sez. 1, n. 17199 dell’11 luglio 2013)”.
Inoltre, si legge in sentenza, “il giudice nella determinazione dell’assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. civ., sez. I, n. 9915 del 24 aprile 2007)”
Infine, conclude la Corte, “in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, l’esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l’eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell’iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti(Casa. civ., sez. I, n. 16575 del 18 giugno 2008)”.
Leggi il testo della sentenza
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