Art. 68, comma 4, D. Lgs. 163/2006: sono ammissibili le offerte di prodotti equivalenti che …
E’ indubbio che con le disposizioni di cui all’art. 68, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 il legislatore, laddove precisa che le offerte tecniche devono recare per la loro idoneità degli elementi corrispondenti alle specifiche tecniche alle quali ha fatto riferimento la stazione appaltante, ha inteso introdurre, ai fini della valutazione del prodotto offerto dal soggetto concorrente, il criterio dell’equivalenza, nel senso cioè che non vi deve essere una conformità formale, ma sostanziale con le specifiche tecniche nella misura in cui queste ultime vengono in pratica comunque soddisfatte.
In altri termini, occorre verificare se negli elementi che connotano l’offerta tecnica si ravvisi una conformità di tipo funzionale alle specifiche tecniche, senza che quindi si faccia luogo ad un criterio di inderogabile corrispondenza a dette specifiche e senza che, l’applicazione del principio di sostanziale ottemperanza alle specifiche tecniche dei prodotti considerati equivalenti, possa comportare tantomeno l’esclusione dalla gara.
Questo giudice d’appello ha avuto altresì modo di precisare che il principio di equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e, specificatamente, la norma di cui all’art. 68 del D.Lgs n. 163/2006 e che la possibilità di ammettere, a seguito di valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione.