Concussione e misura cautelare, buoni voti in cambio di prestazioni sessuali
Concussione e misura cautelare, buoni voti in cambio di prestazioni sessuali
Corte di Cassazione, sezione VI Penale
Sentenza 10 febbraio – 23 marzo 2015, n. 12520
Presidente Milo – Relatore Capozzi
La sentenza in commento, che si riporta al link in fondo all’articolo, ha trattato il caso di un insegnante di matematica che, nel corso dell’anno scolastico, avrebbe costretto le proprie allieve a prestazioni sessuali in cambio di buoni voti.
Nel caso di specie, la Corte doveva valutare la misura cautelativa da disporre poichè con ordinanza il Tribunale di Cagliari a seguito di appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale – in riforma della ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del locale Tribunale applicativa degli arresti domiciliari nei confronti aveva disposto nei confronti dell’insegnate la custodia in carcere, aderendo alla qualificazione giuridica proposta dall’accusa di sussistenza di plurimi episodi di concussione da parte del docente il quale, deducendo inosservanza delle norme processuali e di altre norme giuridiche e mancanza ed illogicità manifesta e/o carenza di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pena mancando quella necessaria esposizione delle specifiche esigenze cautelare e, in particolare, il pericolo di recidivanza, il pericolo di fuga e quello di inquinamento probatorio, presentava ricorso innanzi ai giudici di Piazza Cavour.
Secondo gli ermellini “è ineccepibile il giudizio espresso dal Tribunale adito che del tutto correttamente ha applicato il più autorevole e recente arresto del massimo organo di nomofilachia secondo il quale il delitto di concussione, di cui all’art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius” da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest’ultimo non si risolva in un’induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico“.
La Corte ha precisato che, nei casi ambigui, l’indicato criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, all’esito di un’approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest’ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta. In particolare, ha spiegato la Corte, «non mancano casi in cui, per assicurare la corretta qualificazione giuridica del fatto come concussione piuttosto che come induzione indebita, non si può prescindere dal confronto e dal bilanciamento tra i beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale: quello oggetto del male prospettato e quello la cui lesione consegue alla condotta determinata dall’altrui pressione. Può accadere, infatti, che il privato, nonostante abbia conseguito, prestando acquiescenza all’indebita richiesta del pubblico agente, un trattamento preferenziale, si sia venuto sostanzialmente a trovare in uno stato psicologico di vera e propria costrizione, assimilabile alla coazione morale di cui all’art. 54, comma terzo, cod. pen., con conseguente decisiva incidenza negativa sulla sua libertà di autodeterminazione. Il riferimento è a quelle situazioni in cui l’extraneus, attraverso la prestazione indebita, intende soprattutto preservare un proprio interesse di rango particolarmente elevato (si pensi al bene vita, posto in pericolo da una grave patologia); oppure, di fronte ad un messaggio comunque per lui pregiudizievole e al di là del danno ingiusto o giusto preannunciato, sacrifica, con la prestazione indebita, un bene strettamente personale di particolare valore (libertà sessuale), e ciò in spregio a qualsiasi criterio di proporzionalità, il che finisce con l’escludere lo stesso concetto di vantaggio indebito.».
Si legge in sentenza “il Tribunale – pur considerando il cospicuo decorso del tempo dai fatti – ha fatto leva sulla gravità dei fatti e sull’attualità del pericolo concreto di reiterazione della condotta con altre violazioni analoghe nonché sul pericolo di inquinamento probatorio. In particolare, ha considerato la natura seriale della sistematica condotta di accerchiamento delle vittime, scelte oculatamente tra quelle non in grado di ribellarsi: l’indagato approfittava della loro condizione di inferiorità psichica per soddisfare la sua concupiscenza ossessivamente presente nel discorrere scolastico quotidiano. Del pari, ha considerato la incidenza di tale condotta sugli stessi colleghi e presidi, cosicchè attraverso la intimidazione il ricorrente è riuscito a rimanere impunito nonostante i suoi comportamenti fossero noti nell’ambito dell’istituto, nel quale le stesse condotte erano temerariamente tenute secondo quello che risulta essere un impulso irrefrenabile“.
Considerando gli altri motivi di ricorso inammissibili perchè generici, la Corte di Cassazione, rigettanto il ricorso ha concluso osservando che “quanto alla inadeguatezza della misura domiciliare, la ordinanza ha fatto correttamente leva sulla insensibilità del ricorrente ai vari procedimenti disciplinari ed alle proteste dei genitori, considerandole espressione della incapacità di autodisciplina; in uno alla inadeguatezza dello stesso domicilio per gli strumenti informatici a disposizione, alla tutela delle esigenze ravvisate nella specie volte alla efficace recisione di ogni possibilità di contatto con le parti offese e con l’ambiente che l’indagato ha dimostrato di saper condizionare pesantemente“.
Articolo di riferimento:
Articolo 317 Codice Penale
Concussione
Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Leggi il testo della sentenza
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