Assegno di mantenimento, decorrenza dalla domanda giudiziale
Assegno di mantenimento, decorrenza dalla domanda giudiziale
Corte di Cassazione, sezione VI Civile – 1
Ordinanza 2 dicembre 2014 – 19 febbraio 2015, n. 3348
Presidente Di Palma – Relatore Acierno
Cassazione, Civile, Sentenza, Famiglia, Separazione, Divorzio, Assegno, Mantenimento, Figli, Decorrenza, Domanda giudiziale
La Cassazione, con l’ordinanza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso relativo all’assegno di mantenimento in cui emerge un consolidato principio giurisprudenziale secondo cui detto assegno deve essere corrisposto dal momento in cui è stata proposta la domanda e non da quello della sentenza.
Inoltre, si precisa altresì che “alla parte che abbia richiesto la corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della prole deve essere riconosciuta la facoltà di chiedere un adeguamento del relativo ammontare, non costituendo tale richiesta una domanda nuova“
In conclusione, gli ermellini, aderendo a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sull’argomento hanno quindi rigettato il ricorso presentato dall’ex marito stabilendo che “la decorrenza dell’assegno in favore dei figli va fatta risalire di regola alla data della domanda, prescindendo l’obbligo di mantenimento dei figli dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio“
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