Furto a scuola, ecco cosa dice la Cassazione
Furto a scuola, ecco cosa dice la Cassazione
Corte di Cassazione, sezione V Penale
Sentenza 13 ottobre – 24 novembre 2014, n. 48734
Presidente Lombardi – Relatore Sabeone
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di un uomo condannato per il delitto di furto in un istituto scolastico.
La difesa ha presentato ricorso per Cassazione lamentando “una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla ritenuta esistenza della prova del commesso reato, basata solo dalle risultanze di un’indagine dattiloscopica nonché in merito all’integrazione della fattispecie di cui all’articolo 624 bis cod.pen.”
La Corte di Piazza Cavour ha osservato come “non solo pronunzie risalenti ma anche decisioni più recenti abbiano ribadito il principio mai abbandonato, nella interpretazione della valenza indiziaria delle impronte digitali, secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offra piena garanzia di attendibilità e possa costituire fonte di prova, senza elementi sussidiari di conferma, anche nel caso in cui esse siano relative all’impronta di un solo dito, purché abbiano evidenziato almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione“
Inoltre, ha precisato che “la verifica dattiloscopica sia dotata di piena efficacia probatoria, senza bisogno di elementi sussidiari di conferma, in quanto essa fornisce la certezza che la persona, con riguardo alla quale sia stata effettuata, si sia trovata sul luogo in cui sia stato commesso il reato; pertanto, legittimamente, in mancanza di giustificazioni su tale presenza, venga utilizzata dal Giudice ai fini del giudizio di colpevolezza“.
Si legge in sentenza “è costante l’orientamento di questa Corte di legittimità che attribuisce grave valenza indiziaria al rinvenimento di una o più delle dette impronte digitali sul luogo di consumazione dei reato non abitualmente frequentato dall’imputato, elemento cui viene aggiunto quello della assenza di qualsiasi spiegazione al riguardo che valga a colorire diversamente il già eloquente elemento costituito dalla impronta“.
Con la decisione in commento la Corte ribadisce anche altro importante principio di diritto secondo cui “sia ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, come studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali”
Nel caso di specie, conclude la Corte, “il furto è stato commesso all’interno di un edificio scolastico e, quindi, senza dubbio all’interno di un edificio destinato ad un’attività di pubblico interesse, quale l’istruzione degli allievi, ma del pari è indubitabile come nel suddetto edificio si rinvengano, altresì, siti o locali nei quali i soggetti frequentanti la scuola si trattengano, in modo transitorio o cogente, per lo svolgimento di atti della loro vita privata“
Leggi il testo della sentenza
Articolo 624 bis Codice Penale
Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da trecentonove euro a milletrentadue euro.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da duecentosei euro a millecinquecentoquarantanove euro se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.
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