Reati militari, Simulazione di infermità aggravata
Reati militari, simulazione di infermità aggravata
Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza n. 37213/2014
Reati militari – Articolo 159 cod. pen. mil. – Simulazione di reato – Simulazione di infermità aggravata – Finalità del reato – Volontà di sottrarsi ai “servizi” inerenti lo status ricoperto all’interno dell’organizzazione militare – Differenza dal reato di cui all’art. 161 c.p. mil.
(Articolo a cura dell’avv. Francesco Pandolfi)
Con la sentenza n. 37213/14 che si illustra, la Cassazione Sezione I penale argomenta in tema di reati contro il servizio militare, in particolare con riferimento all’articolo 159 c.p.m.p. – che punisce la simulazione di infermita’ – ove sono delineate due figure delittuose: per quanto concerne la prima parte di detto articolo, la simulazione d’infermita’ e’ diretta all’esenzione totale dal servizio militare, sicche’ trattasi di reato a dolo specifico per il quale l’azione del reo deve intenzionalmente dirigersi a tale fine e non ad una temporanea sottrazione ai doveri connessi alle mansioni svolte dal militare.
Mentre, per quanto riguarda la seconda parte del medesimo articolo, la simulazione e’ funzionale alla sottrazione a particolare servizio di corpo, arma o specialita’, di modo che il dolo specifico dell’agente e’ diretto alla temporanea sottrazione all’obbligo del servizio militare per evitare i rischi o gli inconvenienti connessi all’espletamento di mansioni particolari d’arma o di specialita’ di corpo (servizio sui sommergibili, conduzione di autovetture e non d’autocarri, servizio in speciali reparti dell’aeronautica, incursori aviotrasportati e non autotrasportati “et similia“).
In entrambe le ipotesi, peraltro, si tratta di simulazione diretta a sottrarsi a servizi, temporaneamente o definitivamente, inerenti allo “status” ricoperto all’interno dell’organizzazione militare.
Intendendosi per servizi le funzioni oggettive svolte da detta organizzazione a mezzo dei singoli militari.
Allorquando invece l’agente e’ mosso dall’intenzione di sottrarsi, mediante simulazione di infermita’, all’adempimento di alcuno dei doveri inerenti al proprio “status” di militare, si tratta di condotta costitutiva della diversa fattispecie criminosa di cui all’articolo 161 c.p.m.p..
Articolo 158 Codice Penale Militare di Pace
Procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all’obbligo del servizio militare
Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all’obbligo del servizio militare stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un’arma o di una specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un’arma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.
Se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Articolo 159 Codice Penale Militare di Pace
Simulazione d’infermità
Il militare, che simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorità militare, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all’obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un’arma o di una specialità.
Articolo 161 Codice Penale Militare di Pace
Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all’adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare
Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all’adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Se dal fatto è derivata inabilità al servizio militare, si applicano le disposizioni dell’articolo 158.
Testo della sentenza
Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza n. 37213/2014
Il Tribunale militare di Verona, con sentenza deliberata il 15 gennaio 2013, assolveva il Carabiniere scelto (OMISSIS) dal reato di simulazione di infermita’ aggravata, perche’ il fatto non sussiste.
Il Tribunale militare, premesso in fatto che il (OMISSIS) durante il periodo di congedo usufruito per motivi di salute dal (OMISSIS) risultava aver arbitrato una partita di calcio svoltasi a (OMISSIS) alle ore 15 del (OMISSIS), riteneva, in base alle risultanze processuali ed in particolare alle dichiarazioni testimoniali del medico curante del militare, che non sussistevano elementi per sostenere che il (OMISSIS) avesse simulato l’infermita’ certificata (virosi intestinale).
Ed invero, tenuto conto che il sanitario, che la mattina del (OMISSIS) aveva redatto il certificato medico che aveva indotto in errore i superiori del militare sulle reali condizioni di salute dello stesso, aveva sottoposto a visita medica l’imputato presso la sua abitazione e personalmente constato che il militare non era in condizione di intraprendere il servizio d’istituto per il quale era stato comandato quel giorno (attivita’ di pattuglia dalle ore 01,00 alle ore 07,00) doveva valutarsi come probabile che l’imputato – che gia’ il (OMISSIS) aveva contattato telefonicamente il medico, lamentato problemi di salute (diarrea) fosse stato relativamente meglio gia’ dal mattino successivo, in virtu’ dell’assunzione dei farmaci (fermenti lattici ed un medicinale antidiarroico) che gli erano stati prescritti telefonicamente.
Proposta tempestiva impugnazione avverso tale decisione dal Procuratore generale militare, la Corte militare di appello, con sentenza deliberata il 24 settembre 2013, dichiarava di non doversi procedere nei confronti del (OMISSIS) in ordine al delitto di “simulazione di infermita’ al fine di sottrarsi all’adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare (articolo 161 c.p.m.p.), cosi’ modificata l’originaria qualificazione giuridica del fatto come “simulazione di infermita’ continuata” (articolo 159 c.p.m.p.), perche’ l’azione penale non doveva essere iniziata, per mancanza della richiesta di procedimento.
Secondo i giudici di appello, in estrema sintesi, l’avere il (OMISSIS) simulato un’infermita’ inesistente (almeno secondo l’accusa), mediante presentazione di certificazione medica consegnata al comando di appartenenza, non realizzava il reato di simulazione di infermita’ previsto dall’articolo 159 c.p.m.p., prima parte che prevede che la condotta fraudolenta del militare sia commessa al fine di sottrarsi all’obbligo del servizio militare, finalita’ che di fatto non era stata perseguita dall’imputato.
La condotta simulatoria addebitata al (OMISSIS) era piu’ correttamente ri’conducibile alla fattispecie criminosa di cui all’articolo 161 c.p.m.p., per la cui realizzazione l’agente e’ mosso dall’intenzione di “sfuggire alla contingente prestazione di un particolare servizio (nello specifico l’attivita’ di pattugliamento da svolgere la notte tra il sabato e la domenica) e non gia’ la prestazione del servizio nella sua globalita’”.
Ricorre per cassazione il procuratore militare presso la Corte militare di appello, contestando, sotto il profilo dell’erronea applicazione della legge penale militare e di altre norme di cui occorre tener conto nell’applicazione della legge penale, che il fatto ascritto all’imputato potesse farsi rientrare nella piu’ tenue fattispecie di cui all’articolo 161 c.p.m.p..
Secondo il P.M. ricorrente una corretta qualificazione del fatto contestato prescinde del tutto dagli aspetti temporali che possono caratterizzare la vicenda, nel senso che non assume alcuna influenza la durata degli effetti della condotta simulatoria sulla prestazione del servizio militare ovvero sull’adempimento di alcuno dei doveri ad esso inerenti.
Ad avviso del ricorrente, in altri termini, il fine perseguito dal (OMISSIS) non era quello di eludere semplicemente lo specifico (ed impegnativo) servizio notturno di pattuglia a cui era comandato – che costituirebbe un aspetto meramente accidentale della vicenda – ma era invece, precipuamente, quello di sottrarsi ad ogni tipo di impegno dai suoi obblighi militari che avrebbe potuto ostacolare lo svolgimento delle attivita’ preventivamente programmate.
Il ricorso e’ infondato e deve essere quindi essere rigettato.
La decisione impugnata si e’ infatti correttamente uniformata alle linee interpretative che questa Corte ha fissato in alcuni suoi arresti.
In particolare con sentenza Sez. 1, n. 458 del 26/10/1993 – dep. 19/01/1994, P.M. in proc. Forte, Rv. 196315, e’ stato affermato che in tema di reati contro il servizio militare, nell’articolo 159 c.p.m.p. – che punisce la simulazione di infermita’ – sono delineate due figure delittuose: per quanto concerne la prima parte di detto articolo, la simulazione d’infermita’ e’ diretta all’esenzione totale dal servizio, sicche’ trattasi di reato a dolo specifico per il quale l’azione del reo deve intenzionalmente dirigersi a tale fine e non ad una temporanea sottrazione ai doveri connessi alle mansioni svolte dal militare.
Mentre, per quanto riguarda la seconda parte del medesimo articolo, la simulazione e’ funzionale alla sottrazione a particolare servizio di corpo, arma o specialita’, di guisa che il dolo specifico dell’agente e’ diretto alla temporanea sottrazione all’obbligo del servizio militare per evitare i rischi o gli inconvenienti connessi all’espletamento di mansioni particolari d’arma o di specialita’ di corpo (servizio sui sommergibili, conduzione di autovetture e non d’autocarri, servizio in speciali reparti dell’aeronautica, incursori aviotrasportati e non autotrasportati “et similia”). In entrambe le ipotesi, peraltro, si tratta di simulazione diretta a sottrarsi a servizi, temporaneamente o definitivamente, inerenti allo “status” ricoperto all’interno dell’organizzazione militare.
Intendendosi per servizi le funzioni oggettive svolte da detta organizzazione a mezzo dei singoli militari. Allorquando invece l’agente e’ mosso dall’intenzione di sottrarsi, mediante simulazione di infermita’, all’adempimento di alcuno dei doveri inerenti al proprio “status” di militare, trattasi di condotta costitutiva della diversa fattispecie criminosa di cui all’articolo 161 c.p.m.p..
Tale lezione interpretativa, per altro, ha trovato sostanziale conferma, al di la’ dell’esito conclusivo delle specifiche vicende processuali, anche nella successiva giurisprudenza di questa Corte in argomento (Sez. 1, n. 5272 del 25/09/2000 – dep. 29/11/2000, Sisto, Rv. 217292).
Dunque l’incedere argomentativo sviluppato nella decisione impugnata deve ritenersi corretto, perche’ frutto di adeguato recepimento dei dati di fatto, avendo in particolare i giudici di appello ritenuto, con plausibile e logica valutazione, che “l’intento di non prestare il servizio nella giornata di domenica fosse alla base della condotta simulatoria contestata, della quale costituiva la motivazione essenziale ed esclusiva”.
La Corte militare escludeva in particolare che la mera indicazione di una prognosi di (soli) tre giorni sarebbe sufficiente a “ricondurre la condotta alla massima estensione dell’intento di sottrazione al servizio sul quale si impernia la previsione di cui all’articolo 159 c.p.m.p. e non a quella piu’ limitata, considerata dall’articolo 161 c.p.m.p.”.
In presenza di un percorso motivazionale, articolato, logico ed aderente alle risultanze processuali, solo sommariamente illustrato in questa sede, le argomentazioni sviluppate in ricorso, lungi dal segnalare un’effettiva violazione della legge penale, non superano la soglia della ricostruzione alternativa e meramente congetturale delle risultanze processuale.
Privo di mende e’ quindi il passaggio argomentativo secondo cui ricorrendo le ipotesi criminosa di cui all’articolo 161 c.p.m.p., l’azione penale non era procedibile per difetto di richiesta, atteso che la condotta contestata, non integrava il reato di simulazione d’infermita’ di cui all’articolo 191 c.p.m.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
L’articolo Reati militari, Simulazione di infermità aggravata sembra essere il primo su sentenze cassazione.